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La Tutela dei Beni Culturali nel Trattato dell’Unione Europea  
Cristiana Carletti
ISSN 1127-4883     BTA - Bollettino Telematico dell'Arte, 11 luglio 2000, n. 154 (25 dicembre 1998)
http://www.bta.it/txt/a0/01/bta00154.html
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Area Tutela

Nei primi anni ’90 la tematica della protezione e conservazione dei beni culturali è stata affrontata dall’Unione Europea, in particolare dagli organi competenti agenti in seno alla Comunità, mediante strumenti legislativi vincolanti, sulla scia dei contenuti dell’Atto Unico europeo del 1987 (art. 130 R,S,T).

Tuttavia, sin da quel momento si è reputato necessario procedere per un’ulteriore specificazione, nella normativa di base, al fine di assicurare un più incisivo intervento dell’Unione in tale settore.

Tale esigenza è stata soddisfatta nella redazione del testo del Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992. Nel Preambolo, le parti contraenti si dichiarano pronte ad intraprendere un nuovo passo nel processo di integrazione europea, in particolare realizzando una più stretta cooperazione tra le popolazioni facenti parte dell’Unione. Si tratta della creazione di una cittadinanza che venga a comprendere le nazionalità degli stati membri, con l’evidente conseguenza che tale condizione comporti l’adozione di una giurisdizione comune per nuovi settori (dall’educazione alla cultura, dalla sicurezza delle persone alla tutela del consumatore).

La possibilità di coniugare il comune senso di appartenenza all’Unione con le diversità delle tradizioni e culture nazionali e regionali ha portato gli organi europei a dare maggior risalto all’azione culturale. Ciò è testimoniato dal contenuto dello stesso Trattato di Maastricht, agli arrt. 3, 92 – paragrafo 3 (d), 128 – Titolo IX

Articolo 3: in esso si indica, come uno dei principali obiettivi dell’azione dell’Unione, "il supporto ad un’educazione e ad un insegnamento di qualità, e al fiorire delle culture degli stati membri".

Articolo 92§3 (d): in esso si ricorda che, compatibilmente con la normativa che regola le attività poste in essere nel mercato comune, l’Unione è chiamata a "supportare la promozione della cultura e la conservazione del patrimonio, purché ciò non sia in contrasto con il comune interesse della Comunità stessa".

Articolo 128: in esso l’Unione Europea è chiamata a supportare l’azione culturale degli stati membri, nel rispetto delle proprie diversità nazionali e regionali, la quale ha il suo fulcro nella protezione del comune patrimonio culturale.

Come si può notare, dunque, i contenuti del Trattato di Maastricht in relazione all’azione culturale, si presentano quale vera e propria base legislativa per un valido intervento dell’Unione nel campo della protezione e conservazione del patrimonio culturale non più solamente "nazionale" bensì "europeo".

 

 
 

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