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Breve storia degli orientamenti teorici e legislativi intorno alla didattica museale in Italia  
Elena Gremigni
ISSN 1127-4883     BTA - Bollettino Telematico dell'Arte, 31 maggio 2001, n. 268
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Area Musei

1. Dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta

La legislazione italiana relativa ai beni culturali 1 si è occupata a lungo quasi esclusivamente dei problemi inerenti la tutela e la conservazione del ricco patrimonio presente sul territorio nazionale. L'articolo 9 della Costituzione metteva invero in relazione - sia pure in forma indiretta attraverso il semplice accostamento tra due commi - la salvaguardia del patrimonio storico e artistico della Nazione con la promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica 2. Le intenzioni degli autori del dettato costituzionale sono state però a lungo disattese. Durante gli anni Cinquanta le questioni del ruolo sociale dei musei e della didattica museale vengono affrontate in ambito internazionale da organismi quali l'UNESCO 3 e l'ICOM 4. Alla riunione congiunta UNESCO-ICOM, svoltasi a Parigi nel mese di novembre del 1951, partecipa, in rappresentanza dell'Italia, Giulio Carlo Argan, che ribadisce in questa occasione quanto già sostenuto in un articolo del 1949 che aveva sollevato il problema della necessità di fare emergere la funzione educativa dei musei:

    Il compito di raccogliere e conservare le opere d'arte, un tempo funzione e privilegio di determinati ceti, è passato alla comunità sul finire del secolo XVIII e sul principio del XIX; la nascita del Museo corrisponde al positivo riconoscimento della capacità educativa dell'arte. 5

Nei convegni di Brooklyn (1952) e di Atene (1954), che seguono la riunione di Parigi, si invita la comunità internazionale a destinare risorse umane e materiali alla promozione dell'attività didattica, affinché ricopra un ruolo di primo piano all'interno dei musei promuovendo la conoscenza di un patrimonio culturale che rischia altrimenti di essere fruito solo da una ristretta cerchia di addetti ai lavori.
In Italia, nonostante le esperienze pionieristiche portate avanti in alcuni musei come la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, la questione della didattica museale viene affrontata per la prima volta in maniera sistematica durante il Convegno di Perugia del 1955. Convocato per definire finalità e metodologie della nascente disciplina indicata con il nome di "museologia", il convegno contribuisce a individuare con chiarezza - all'interno della vita del museo - da una parte, i problemi di conservazione ed esposizione delle opere, dall'altra, quelli relativi alle attività di formazione e promozione culturale. Confermata attraverso indagini statistiche l'arretratezza e l'inefficienza delle strutture museali italiane rispetto al duplice ordine di questioni, i legislatori sembrano recepire dalle conclusioni del convegno soltanto le indicazioni concernenti il problema della tutela del patrimonio artistico nazionale. Cade nel vuoto per il momento l'invito rivolto da Lionello Venturi a dare vita a una programmazione comune tra scuole e musei in vista di una educazione all'immagine che peraltro produrrebbe il positivo e non secondario effetto di sensibilizzare le future generazioni nei confronti delle opere d'arte, ponendo le basi per una nuova cultura della tutela non più fondata sulla repressione bensì sul naturale rispetto dovuto a un bene comune.
Il finanziamento straordinario approvato nell'aprile del 1957 si dimostra d'altra parte inadeguato anche per la sola conservazione di un patrimonio artistico e culturale. La stessa Commissione mista, di parlamentari ed esperti funzionari dell'amministrazione, appositamente istituita dal Governo il 29 gennaio del 1957, con il compito di elaborare delle proposte di legge relative allo stanziamento di fondi speciali, non è in grado di operare un adeguato censimento a causa del ritardo con il quale vengono erogati i finanziamenti predisposti a tale scopo.
Sul versante della didattica museale è da segnalare in questi anni l'adesione dell'Italia alla Campagna Internazionale dei Musei promossa dall'UNESCO in occasione dei suoi dieci anni di vita. Nell'ambito di questa iniziativa, dal 6 al 14 ottobre 1956 viene istituita la I settimana dei Musei, una campagna dai chiari intenti educativi, volta ad avvicinare i cittadini alle strutture museali, che riscuote un grande successo e verrà ripetuta attraverso formule diverse negli anni seguenti.
Una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 12 settembre 1960 6 che invita i capi degli istituti di secondo grado a organizzare visite di istruzione presso musei, gallerie, monumenti di particolare interesse, contribuisce a meglio definire il ruolo di agenzia educativa che queste strutture sono in grado di svolgere. La circolare invita i presidi a prendere preventivi accordi con i funzionari

    affinché sia messa a disposizione degli alunni persona particolarmente competente e idonea, che sia in grado di interessarli attraverso una conversazione che metta in risalto i pregi e l'importanza di quanto forma oggetto della visita e possa assumere vera e propria veste di lezione illustrativa 7.

Durante gli anni Sessanta cresce l'interesse del mondo della scuola nei confronti delle capacità educative proprie dell'insegnamento artistico. Le conclusioni del secondo Convegno Nazionale di studio sull'educazione artistica (1960) promosso dall'ANID (Associazione Nazionale Insegnanti di Disegno) si muovono in questa direzione sottolineando il ruolo fondamentale dello studio dell'arte per lo sviluppo armonico della personalità. Ancora dall'ambiente dell'associazionismo della scuola provengono degli interessanti suggerimenti per migliorare la fruizione del patrimonio artistico nazionale. Nel 1963, il CDNIA (Centro Didattico Nazionale per l'Istruzione Artistica) organizza a Gardone Riviera un convegno sul tema Didattica dei Musei e dei Monumenti che segna uno dei momenti più importanti della storia della didattica museale in Italia. Al termine dei lavori vengono infatti avanzate dalle quattro commissioni di studio 8 una serie di proposte operative di grande interesse che saranno nel tempo recepite a livello normativo. Particolarmente significative sono le conclusioni della prima commissione d'indagine che auspica l'istituzione di un « Servizio centrale che curi il coordinamento dei rapporti fra la scuola e i musei » 9 e la creazione di un « Servizio didattico da istituire presso le Sovrintendenze e le direzioni dei musei »10. Si sottolinea inoltre l'opportunità di affidare ad alcuni insegnanti distaccati presso i musei o ad esperti nel settore il compito di predisporre le attività didattiche e di svolgere il necessario servizio di collegamento tra la scuola e la struttura museale. Al museo si chiede altresì di esporre le opere in maniera didatticamente valida, di ospitare manifestazioni didattiche, di fornire materiale di studio, di promuovere attività educative e di aggiornamento per i docenti.
A pochi giorni dalla chiusura del convegno di Gardone Riviera vengono pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" i programmi della nuova scuola media dell'obbligo 11 che danno spazio, tra le altre materie, all'Educazione artistica. A proposito della fruizione dei beni culturali nei programmi si trova scritto che « l'insegnante, mediante visite a musei, gallerie, monumenti e presentando buone riproduzioni d'arte, stimolerà le esperienze espressive e avvierà l'alunno a una prima educazione al gusto »12.
A Roma nel mese di ottobre del 1963, nel corso di una riunione promossa dall'Associazione dei funzionari delle Soprintendenze, si torna intanto a denunciare l'insufficienza del personale, la mancanza di impianti di riscaldamento e molti altri problemi inerenti la conservazione delle opere. Per tentare di porre rimedio alla precaria situazione in cui versano i beni culturali nel nostro Paese, il 26 aprile 1964 viene istituita una "Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio". Come dichiara esplicitamente la legge istitutiva, 13 obiettivi della commissione sono: 1) revisione delle leggi di tutela (in coordinamento, quando necessario, con quelle urbanistiche), nonché delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e contabili; 2) ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze; 3) adeguamento dei mezzi finanziari.14

Nessun riferimento esplicito viene fatto ai problemi concernenti la didattica museale. La Commissione di indagine - meglio nota come "Commissione Franceschini" dal nome del suo presidente - può così trascurare il problema e limitarsi in proposito a rilevare la necessità di un'azione educativa senza però fornire alcuna indicazione di carattere operativo.
Durante la seconda metà degli anni Sessanta, la studiosa Paola Della Pergola, sulla base della propria esperienza di didattica museale presso la Galleria Borghese di Roma, invita a più riprese i legislatori a recepire quanto indicato dagli insegnanti riunitisi a Gardone Riviera. Soltanto in occasione del Convegno nazionale di Reggio Calabria (1969) - promosso dall'Associazione degli Amici dei Musei - sul tema I Musei nella società di oggi, la Della Pergola può annunciare la costituzione nell'ambito del Ministero della Pubblica Istruzione di una Commissione di studio per la didattica dei musei. Si giunge così all'emissione di una circolare ministeriale (27 marzo 1970, n. 128)15 con la quale si intende dare ufficialmente l'avvio alla costituzione di Sezioni didattiche 16 presso i principali musei 17 e alla istituzione di diversi Centri di coordinamento di tali uffici presso ciascun Provveditorato agli Studi.
È da rilevare peraltro come nel testo della circolare venga ignorato il nuovo concetto di "bene culturale" 18 già adottato dalla Commissione Franceschini e si faccia riferimento alla opportunità di istituire delle sezioni didattiche soltanto presso i "principali" musei, intendendo con questa formula i grandi musei contenitori di capolavori. A fondamento del documento si trova invero una concezione dell'arte ancora legata a vecchi schemi che non consente di comprendere il valore storico e antropologico - culturale e formativo, dunque - della documentazione conservata nei musei minori. La circolare rappresenta comunque un momento importante nel dibattito attorno alla funzione del museo. Segna una svolta nel campo della politica museale, cui tuttavia non fa seguito nell'immediato - come ci si attende - una normativa che renda cogente l'istituzione delle Sezioni e dei Centri per la didattica19. Il Convegno sul tema Il museo come esperienza sociale (1971), promosso dalla Commissione per la didattica dei musei, contribuisce a unire in maniera indissolubile il tema della tutela con quello dell'uso socio-culturale ed educativo delle strutture museali che, in questa prospettiva, vengono a svolgere il ruolo fondamentale di strumenti per la realizzazione di una educazione permanente. Maurizio Calvesi, intervenendo al Convegno, afferma che "un museo può essere vitale solo se dotato di un'adeguata strumentazione didattica", 20 tale da renderlo un centro di attività, di studi, di ricerche e di dibattiti fruibili dal pubblico.

Il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di musei locali o di interesse locale (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3) apre nuove prospettive nel campo della sperimentazione delle attività didattiche. Sono numerose in questi anni le iniziative portate avanti dai centri minori del territorio che contribuiscono a risvegliare una nuova coscienza del bene culturale locale. Viene a mancare tuttavia un coordinamento tra queste attività e soprattutto un servizio che costituisca un punto di riferimento per gli operatori coinvolti nei progetti. L'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali (D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 convertito con modifiche nella L. 29 gennaio 1975, n. 5)21 - richiesta, al termine dei lavori, dalla Commissione presieduta da Antonino Papaldo 22 - non introduce particolari novità per quanto attiene la didattica museale. È piuttosto dai Decreti Delegati 23 che riguardano la scuola che provengono alcune indicazioni interessanti circa i rapporti che potrebbero essere instaurati con le altre agenzie culturali. In particolare, con il decreto legislativo 31 maggio 1974, n. 416 si pongono le basi per un cambiamento radicale all'interno del mondo scolastico, allo scopo di attribuire alla scuola « il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica24».
I nuovi programmi della Scuola media inferiore (D.M. 9 febbraio 1979) e, in misura maggiore, i programmi della Scuola elementare (D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104) dedicano uno spazio considerevole all'educazione ai linguaggi delle arti figurative. In entrambi i casi si prevede di fare uso del patrimonio artistico presente sul territorio al fine di formare una coscienza e una consapevolezza critica diffuse che consentano di superare una concezione della tutela fondata sulla repressione degli abusi:

    Il primo incontro con le opere d'arte deve essere facilitato agli alunni, avvalendosi anzitutto del patrimonio artistico dell'ambiente. [...] In questo campo si dovranno prevedere contatti con gli enti pubblici territoriali e altre istituzioni e forme di collaborazione con gli esperti delle sezioni didattiche dei musei, delle biblioteche, delle cineteche.25

E ancora, leggiamo nei nuovi programmi della scuola media inferiore:

    L'approccio all'ambiente e ai beni culturali dovrà tendere a rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive ed educarlo al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del territorio […] Sarà opportuna una motivata e guidata attività sul campo (musei, zone archeologiche, ambienti urbani, chiese, palazzi, etc.), che permetterà anche una "lettura" diretta degli aspetti strutturali e dei significati culturali che ogni opera ci trasmette.26

A questa richiesta - proveniente dal mondo della scuola - di formazione culturale da esplicarsi attraverso la fruizione dei beni culturali, tarda frattanto a giungere una adeguata risposta da parte del nuovo Ministero. Il 10 marzo 1982 viene presentata in Parlamento dall'on. Domenico Amalfitano la proposta di legge n. 3247 con il titolo Disciplina dell'attività di promozione culturale e didattica riguardante i beni culturali e ambientali svolta dagli Organi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e dal Ministero della Pubblica Istruzione. La proposta di legge, 27 che intende istituire delle Sezioni di promozione culturale e didattica presso gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali 28, non viene tuttavia approvata. Le Sezioni didattiche, non potendo essere trasformate in uffici istituzionali con un proprio organico, proprie attrezzature, spazi operativi all'interno delle Soprintendenze e delle Amministrazioni locali, continuano, tra numerose difficoltà, a fornire dei servizi grazie alla buona volontà di alcuni operatori che sopperiscono alle carenze normative con autonome iniziative che in taluni casi conducono a risultati molto positivi. Gli interventi legislativi degli anni Ottanta sembrano volti principalmente a tentare di trasformare la nozione, ormai acquisita, di bene culturale in quella di bene economico produttivo. In tal senso si inquadrano tutta una serie di provvedimenti finalizzati a investire risorse finanziarie suppletive rispetto agli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione, in vista di un futuro ritorno economico per lo Stato. Le disposizioni relative ai "giacimenti culturali" 29 prevedono, ad esempio, lo svolgimento di un censimento da effettuarsi tramite le nuove tecnologie informatiche, allo scopo di porre le basi per una effettiva valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Altri interventi straordinari sono volti a salvaguardare opere in stato di degrado, a realizzare scavi archeologici, a ristrutturare e riqualificare piccoli centri di interesse storico e artistico, soprattutto ai fini di sviluppare o migliorare gli itinerari turistici. Considerato il carattere necessariamente improduttivo - da un punto di vista strettamente economico - degli investimenti nel campo della didattica, non stupisce di notare l'assenza, durante questi anni, di provvedimenti particolare in favore dell'educazione ai beni culturali. Il problema della creazione di un sistema nazionale per i servizi educativi viene così demandato al decennio successivo.



2. Dagli anni Novanta al nuovo millennio:
quale futuro per la didattica museale ?

Agli inizi degli anni Novanta, il D.L. 14 novembre 1992, n. 433 e la successiva legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4 - meglio nota come "Legge Ronchey" - contribuiscono a definire una diversa concezione del museo che intende porre definitivamente termine alla tradizionale immagine di mero contenitore deputato alla conservazione di opere da salvaguardare. Il museo viene inteso come un centro culturale orientato a svolgere una pluralità di servizi anche con l'ausilio di organizzazioni esterne alla struttura. La L. 14 gennaio 1993, n. 4 (art. 4) prevede infatti il coinvolgimento di associazioni di volontariato per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, delle strutture museali e l'erogazione di servizi aggiuntivi - offerti al pubblico a pagamento - da affidare in concessione a enti pubblici economici o a soggetti privati. Tra i servizi per i quali si prevede l'affidamento a terzi, la "Legge Ronchey" nell'articolo 4 menziona:

    a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
    b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale. 30

La Legge Finanziaria del 1995 (L. 23 febbraio 1995, n. 41), ampliando in modo significativo quanto disposto dall'articolo 4 della L. 14 gennaio 1993, n. 4, prevede la possibilità di affidare a Fondazioni culturali o bancarie, società e consorzi la gestione di ulteriori servizi in passato erogati dalla struttura museale. Si tratta specificamente dei servizi

    di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e bibliografiche museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti di ingresso, delle organizzazioni delle mostre e delle iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso. 31

Ciò che emerge da queste disposizioni è la volontà, comune ad altre iniziative legislative, di dare vita a una organizzazione ministeriale "snella" che si avvalga in misura crescente di quella pratica che con un neologismo si definisce "esternalizzazione" (outsourcing) dei servizi. La soppressione della tassa d'ingresso nei musei statali (D.L. 17 maggio 1996, n. 276 e L. 25 marzo 1997, n. 78) e la sua sostituzione con un vero e proprio biglietto, che permette l'accesso alla struttura dietro il versamento di un corrispettivo, si inquadra in questo processo che vede l'introduzione nei musei di criteri organizzativi e gestionali di tipo imprenditoriale. A questo proposito il D.M. 24 marzo 1997, n. 139, introducendo il criterio in base al quale può essere attribuita la concessione dei servizi aggiuntivi a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, prevede che tali servizi siano affidati a terzi qualora non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione e ciò « risulti finanziariamente conveniente (art. 2) ». Più avanti - al comma 2 dell'articolo 2 del D.M. 24 marzo 1997, n. 139 - si specifica che « sono finanziariamente convenienti le attività e i servizi che, da soli ovvero abbinati ad altri, producono all'amministrazione concedente aumenti di proventi, nuovi proventi o minori costi »32.

Osservando l'elenco dei servizi, riportato sempre nell'articolo 2 del D.M. 24 marzo 1997, n. 139 33 - che peraltro riassume quelli già descritti nella "Legge Ronchey" e nella Legge Finanziaria del 1995 -, non si può fare a meno di osservare che la loro natura disomogenea non consente di considerarli appartenenti a un'unica categoria. I servizi di accoglienza, di informazione, di guida e di assistenza didattica sono invece assimilati dal legislatore a quelli di caffetteria, guardaroba, pulizia e vigilanza e come questi ultimi debbono essere valutati esclusivamente secondo criteri economici. Appare quasi superfluo sottolineare come non sia possibile prescindere, in tutti i campi, ma in maniera preponderante per quanto attiene il settore educativo, da una valutazione della qualità di un servizio. In altri termini la completa "esternalizzazione" di una attività culturale può risultare conveniente da un punto di vista economico, ma non è detto che porti automaticamente ai risultati formativi auspicati, per valutare i quali debbono essere introdotti altri e più complessi parametri di riferimento non previsti dalla legge. L'affidamento a terzi delle attività educative concernenti i beni culturali, causa l'avvicendamento dei soggetti privati dovuta agli esiti degli appalti-concorso, rende vana la programmazione di un progetto didattico unitario e scientificamente controllabile nel tempo. Tutta l'attività didattica rischia di trasformarsi inoltre in un servizio costoso, fruibile solo dagli adulti, limitato alla sola formula della visita guidata di carattere sporadico. Verso tutt'altra direzione muovono le indicazioni provenienti dalla Commissione Interministeriale per la didattica del museo e del territorio, istituita nel 1996 34. Come ricorda in un articolo il Presidente Marisa Dalai Emiliani 35, la Commissione ha criticato l'orientamento espresso dalla L. 23 febbraio 1995, n. 41 e dal D.M. 24 marzo 1997, n. 139 e ha invitato i legislatori a riservare una maggiore attenzione ai problemi concernenti la didattica, avanzando anche la richiesta di istituire un centro di coordinamento, indirizzo, monitoraggio, consulenza, informazione, sperimentazione e documentazione dei servizi educativi del museo e del territorio.

In questo senso, appaiono in linea con gli orientamenti della Commissione e con la legislazione internazionale più avanzata le disposizioni normative contenute nell'articolo 7 della L. 8 ottobre 1997, n. 352, che prevedono la possibilità per le scuole di ogni ordine e grado di stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze per elaborare percorsi didattici che tengano conto della specificità delle richieste formative 36.
Sulla base delle indicazioni espresse dalla Commissione Interministeriale per la didattica del Museo e del Territorio, il 20 marzo 1998 è stato firmato l'accordo-quadro tra Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero della Pubblica Istruzione che ha stabilito nuove regole per la sperimentazione di attività didattiche sui beni culturali da portare avanti attraverso una collaborazione tra Istituti scolastici e Servizi educativi delle soprintendenze, da istituire ovunque non siano stati ancora attivati 37.

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, attribuendo allo Stato, alle regioni e agli enti locali, tra le funzioni di valorizzazione dei beni culturali, l'organizzazione di attività didattiche e divulgative (art. 152), sembra superare l'idea di una pressoché quasi totale avocazione a terzi di questi importanti servizi, quale si era venuta delineando con la L. 23 febbraio 1995, n. 41 e con il D.M. 24 marzo 1997, n. 139. Tuttavia, il decreto legislativo non sembra attribuire particolare rilievo alle funzioni educative e demanda alle istituende Commissioni regionali per i beni e le attività culturali il compito di definire il piano pluriennale e annuale di valorizzazione e promozione dei beni culturali, coordinando e armonizzando le iniziative dello Stato, delle regioni e degli enti locali con quelle di altri possibili soggetti pubblici e privati 38. È verosimile ritenere, d'altra parte, che le « forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali » 39, previste dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, causa conflitti di competenze, non troveranno facile attuazione.

Nel decreto legislativo che istituisce il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali (D.Lg. 20 ottobre 1998, n. 368) si ribadisce la volontà di favorire la cooperazione tra Stato, regioni, enti locali, organizzazioni di volontariato e soggetti privati, in vista della valorizzazione dei beni culturali. È con il decreto ministeriale del 15 ottobre 1998, tuttavia, che si tenta di dare una adeguata risposta alla questione della creazione di un sistema nazionale per i servizi educativi del museo e del territorio avanzata in più occasioni dalla Commissione nazionale per la didattica. Il decreto dispone infatti l'istituzione di un Centro Nazionale per i Servizi educativi del Museo e del territorio presso il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di coordinare le attività dei Servizi educativi attivati presso le Soprintendenze e i maggiori musei statali 40.

In contrapposizione a questo rinnovato interesse per l'educazione museale da parte delle istituzioni, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali ripropone - recependo quanto stabilito dalla L. 23 febbraio 1995, n. 41 e dal D.M. 24 marzo 1997, n. 139 - la possibilità di affidare in concessione a privati « i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica » (art. 112) 41, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione (art. 113) » 42. Si continua così ad accomunare in maniera disinvolta i servizi di caffetteria, ristorazione, guardaroba, la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni ai servizi culturali e formativi. Si invita, anzi, in modo ancora più esplicito a favorire, ai fini di una gestione comune, l'integrazione di questi servizi con l'affidamento di quelli relativi alla pulizia, alla vigilanza e alla biglietteria. 43 Il solo articolo 111 del Testo Unico, recependo le disposizioni provenienti dalla L. 8 ottobre 1997, n. 352, torna a sottolineare la necessità di favorire la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti attraverso la stipulazione di apposite convenzioni tra le scuole e il Ministero 44. Tuttavia, anche a proposito di questo articolo, non si può fare a meno di rilevare i limiti di un approccio alla didattica dei beni culturali che presuppone come soli referenti i ragazzi in età scolare, senza predisporre alcuna iniziativa in favore di un pubblico adulto che dovrebbe essere altrettanto sensibilizzato nei confronti delle tematiche culturali e ambientali secondo quanto prevedono i principi dell'educazione permanente.

La dicotomia che abbiamo rilevato, tra gli indirizzi della Commissione per la didattica del Museo e del territorio e l'orientamento di una parte rilevante della legislazione riguardante il settore, sembra dunque permanere ancora oggi. Per comprendere le ragioni di questo dissenso e valutare quali potranno essere le prospettive future della didattica dei beni culturali occorre dunque individuare con chiarezza i valori che determinano i diversi approcci al problema. Come è stato osservato, ripercorrendo brevemente la storia della didattica museale in Italia, porre in primo piano la questione della valenza educativa dei beni culturali significa superare il concetto di tutela conservativa del patrimonio storico e artistico in favore dell'idea di una sua estesa fruibilità volta a incidere in maniera significativa sulla formazione complessiva della persona. Occuparsi di didattica significa cercare di individuare le metodologie più appropriate per trasmettere delle conoscenze, o meglio, degli strumenti di analisi per esercitare in modo autonomo delle capacità critiche. Gli obiettivi da perseguire attraverso l'intervento educativo vengono in ogni caso definiti sulla base di istanze formative che, pur tenendo conto delle esigenze dei fruitori, non si appiattiscono sulle loro richieste bensì definiscono un ideale orizzonte di riferimento cui tendere attraverso un lungo e disciplinato esercizio.

La ricerca pedagogica, dopo aver stigmatizzato le metodologie fondate sul principio di autorità, ha dovuto da tempo constatare il fallimento del modello egocentrico, fondato sulla valutazione assoluta di un soggetto che sarebbe in grado di esprimersi e orientarsi liberamente nelle scelte. Sono noti i fenomeni di massa che talora rasentano forme di isteria collettiva, che si verificano anche nel settore dei beni culturali in occasione ad esempio di mostre temporanee fortemente pubblicizzate o di esposizioni di singole opere che la stampa contribuisce a velare con un'aura di mistero. Ecco che la didattica si trova a dover intervenire per ristabilire un rapporto autentico con gli oggetti artistici che consenta di superare le temporanee passioni artificiosamente indotte, formando un gusto autentico e una autonoma capacità di critica.

Sull'altro versante, l'introduzione nella gestione delle organizzazioni museali dei principi propri dell'imprenditorialità, quale emerge dalla recente normativa nel settore, ha aperto la strada ad alcune strategie di promozione mutuate direttamente dalle tecniche di marketing 45.

Questo tipo di approccio alla valorizzazione dei beni culturali presuppone l'ideale trasformazione dei fruitori in "clienti" e delle opere artistiche in "prodotti". Indipendentemente dalle finalità che possono essere puramente economiche ma anche formative e culturali, lo scopo del marketing rimane quello di soddisfare i "bisogni" del maggior numero possibile di "clienti" a partire dalle loro stesse richieste. Il marketing nasce infatti nel momento in cui il mercato, superata la fase dell'orientamento al prodotto e alle vendite, si indirizza direttamente al cliente andando incontro alle sue esigenze di consumatore.

La specializzazione dell'offerta esplicitamente mirata a particolari gruppi di fruitori così come l'attenta analisi dell'orientamento del mercato offrono indubbiamente dei vantaggi competitivi che possono avere dei positivi risvolti non limitati al solo aspetto economico. Per quanto gli operatori di marketing, tuttavia, tentino di dimostrare che questo tipo di approccio intende assumere il compito di ricercare un punto di convergenza tra gli scopi del museo e le aspettative dei suoi utilizzatori, non si può fare a meno di notare i rischi cui va incontro una politica di marketing applicata in modo disinvolto ai beni artistici. Il pericolo infatti è che il museo si pieghi passivamente ai desideri e alle aspettative del pubblico e questo, a maggior ragione, può verificarsi quando il legislatore - come nel caso della L. 23 febbraio 1995, n. 41, del D.M. 24 marzo 1997, n. 139 e del T.U. - introduce il criterio di convenienza finanziaria quale unico parametro per la valutazione di importanti servizi come quelli di informazione, di guida e assistenza didattica.

Il terreno sul quale possono incontrarsi le finalità educative con la logica economico-aziendale che si va imponendo anche dal settore pubblico può essere rappresentato da un sistema di controlli di qualità che garantisca il conseguimento degli obiettivi formativi indicati dalle agenzie afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il rapporto sinergico pubblico/privato può condurre a risultati positivi laddove l'aspetto economico non diventi il fondamentale parametro per la scelta del contraente nell'affidamento di un servizio. Nel caso della didattica, in particolare, essendo in gioco la formazione stessa dell'individuo, la qualità dovrebbe diventare il principale indice di riferimento, fermi restando i criteri di efficacia ed efficienza introdotti da tempo nella legislazione relativa alla pubblica amministrazione. Certamente, trattandosi di un servizio di carattere sociale e considerando l'intangibilità della prestazione offertasi si incontrano delle difficoltà a individuare degli elementi suscettibili di offrire una qualche forma di valutazione. Ciò non toglie che sia comunque sempre possibile verificare almeno in linea generale la rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati 46.
Proprio nella individuazione delle finalità educative e delle più idonee metodologie didattiche da perseguire è però opportuno attuare un'unitaria politica di interventi da sottoporre a un continuo monitoraggio anche in vista delle necessarie modifiche da apportare alla programmazione sulla base dei riscontri con l'esperienza. L'avvenuta istituzione presso il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali di un Centro per i Servizi educativi del Museo e del territorio lascia sperare che il settore pubblico possa svolgere l'importante compito di indirizzare la ricerca in campo educativo coordinando l'azione dei diversi Servizi educativi sparsi sul territorio nazionale che da tempo, e in alcuni casi in modo pionieristico, hanno saputo dare piena voce al dettato costituzionale.



BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

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Riferimenti normativi

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    Codice Civile: art. 824; art. 834; art. 839.

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    R.D. 26 agosto 1927 (regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico etc.).

    L. 1º giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico).

    L. 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali).

    L. 26 novembre 1955, 1317 (Modifiche alle attuali disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato).

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    L. 21 dicembre 1961, n. 1552 (Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico).

    L. 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della scuola media statale).

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    L. 30 marzo 1965, n. 340 (Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'amministrazione statale delle Antichità e Belle Arti).

    Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, 27 marzo 1970, n. 128 (Attività didattica nei musei statali).

    D.P.R. 2 settembre 1971, n. 1249 (Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340, concernente taluni servizi di competenza dell'amministrazione statale delle Antichità e Belle Arti).

    D.P.R. 14 gennaio 1972, n.3 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici).

    L. 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato).

    D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica).

    D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato).

    D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 (Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti).

    D.P.R 14 dicembre 1974, n. 657 convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente).

    L. 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 gennaio 1974, n. 657 concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali).

    L. 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione).

    D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 (Organizzazione del Ministero per i Beni culturali e ambientali).

    L. 16 giugno 1977, n. 348 (Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale).

    D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

    L. 4 agosto 1977, n. 517 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico).

    L. R. 22 luglio 1978, n. 46 (Norme per l'attuazione del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616).

    D.M. 9 febbraio 1979 (Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale).

    L. 23 luglio 1980, n. 502 (Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato).

    L. R. 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli enti locali).

    L. 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale).

    D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104 (Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola elementare).

    L. 27 giugno 1985, n. 332 (Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502).

    L. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

    L. 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle Unità Sanitarie Locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici).

    D.M. 7 luglio 1987 (Istituzione e revisione della tassa d'ingresso per alcuni musei).

    D.M. 27 luglio 1987 (Nuove modalità di accesso agli istituti di antichità e d'arte dello Stato da parte delle "guide turistiche").

    L. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

    L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    L. 28 marzo 1991, n. 113 (Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica).

    D.L. 14 novembre 1992, n. 433 (Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali).

    L. 14 gennaio 1993, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche e di archivi di Stato).

    D.M. 13 aprile 1993 (Disciplina dell'apertura al pubblico e del funzionamento dei monumenti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici, parchi e giardini storici dello Stato).

    L. 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse).

    D.M. 16 marzo 1996 (Istituzione presso il Ministero per i beni culturali e ambientali della Commissione di Studio per la didattica del museo e del territorio).

    L. 17 maggio 1996, n. 276 (Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali).

    L. 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

    D.M. 24 marzo 1997, n. 139 (Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali).

    L. 25 marzo 1997, n. 78 (Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali).

    L. 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

    L. 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali).

    D.M. 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).

    D.M. 6 marzo 1998 (Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000).

    Accordo-quadro tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero per i beni culturali e ambientali, 20 marzo 1998.

    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

    L. 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica).

    Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, 16 luglio 1998, n. 312 (Accordo quadro sull'educazione al patrimonio culturale).

    Lettera circolare del Ministero per i beni culturali e ambientali, 30 settembre 1998, prot. 7543 - b (Attività didattica - Centro per i Servizi educativi del Museo e del territorio - Attivazione o potenziamento dei Servizi educativi per i beni culturali).

    D.M. 15 ottobre 1998 (Istituzione del Servizio per la didattica).

    D.Lg. 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

    L. 5 maggio 1999, n. 122 (Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali).

    L. 12 luglio 1999, n. 237 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi in favore delle attività culturali).

    D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 8 ottobre 19997, n. 352).

    L. 21 dicembre 1999, n. 513.





NOTE

1 La nozione di "bene culturale" è stata utilizzata in Italia per la prima volta dalla Commissione Franceschini (1964-1966) ? istituita con la L. 26 aprile 1964, n. 310 - e si è imposta nel tempo sulla vetusta definizione adottata dalla L. del 1° giugno 1939, n. 1089 ("cose di interesse artistico o storico"), e sulla nozione più descrittiva inserita nella Costituzione ("patrimonio storico e artistico").

2 « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione » (art. 9 Cost.).

3 L?UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) è stato fondato a Parigi nel 1946. Secondo l?atto costitutivo, i suoi compiti fondamentali sono: a) favorire la conoscenza e la comprensione reciproca tra i popoli; b) imprimere un impulso vigoroso all?educazione popolare e alla diffusione della cultura; c) cooperare al mantenimento, al progresso e alla diffusione del sapere.

4Nell?ambito dell?UNESCO è stato istituito nel 1947 un Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM).

5 Giulio Carlo Argan, Il museo come scuola, "Comunità", n. 3, 1949, p. 65

6 Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, 12 settembre 1960, n. 5324/4/Bo.

7 Ibidem.

8 I lavori del convegno si articolano nelle seguenti commissioni: Problemi generali e amministrativi; Musei artistici e monumenti; Musei Storici ed Educazione Popolare; Musei Tecnici e Scientifici.

9 Didattica dei musei e dei monumenti. Documento conclusivo del Convegno nazionale di Studio (Gardone Riviera, 2-4 aprile, 1963), Roma, Centro didattico Nazionale per l?Istruzione Artistica, 1967, p. 50.

10 Ibidem.

11 La scuola media dell?obbligo era stata istituita con la L. 31 dicembre 1962, n. 1859. I nuovi programmi vengono presentati nel D.M. 24 aprile 1963.

12 D.M. 24 aprile 1963.

13 L. 26 aprile 1964, n. 310.

14 Ibidem.

15 Si riporta integralmente il testo della circolare: «GABINETTO. Ai Provveditori agli Studi; Ai Soprintendenti AA.BB.AA.; Ai Direttori dei Musei.
Alla fine dello scorso anno, a seguito del voto espresso dall´Associazione Nazionale dei Musei Italiani, è stata istituita presso questo Ministero – Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, una Commissione di studio con l´incarico di promuovere e coordinare le iniziative intese a valorizzare convenientemente la funzione didattica dei Musei. Della Commissione, che è presieduta dal prof. Pietro Romanelli, Presidente della Prima Sezione del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti , fanno parte pedagogisti, il Provveditore agli Studi di Roma, funzionari tecnici e amministrativi delle Antichità e Belle Arti ed esperti della materia. Nel corso delle riunioni finora tenute, la Commissione, sulla base delle esperienze realizzate con successo dalla Galleria Borghese di Roma, la quale già si è avvalsa dell´attiva ed efficace partecipazione della Scuola, ha riconosciuto che, per una sempre maggiore conoscenza del nostro patrimonio artistico e per l´approfondimento dei valori di cultura, di tradizione e di umanità che l´opera racchiude, non possa prescindersi da una stretta collaborazione tra il Museo e la Scuola.
In considerazione di quanto sopra, questo Ministero ritiene opportuna l´istituzione presso ciascuno dei principali Musei di una sezione didattica e, presso ciascuno dei Provveditorati agli Studi, di un centro per il coordinamento delle varie attività a livello provinciale e per la ricerca delle soluzioni da adottarsi con il contributo delle singole esperienze.
Gli istituendi Centri dovrebbero essere in particolare collegati con i più importanti Musei della regione o della provincia per la opportuna utilizzazione e valorizzazione del materiale artistico di cui la regione o la provincia dispongono.
Ciò premesso, confidando nell´interessamento che le SS.VV. vorranno svolgere per l´attuazione di questo nuovo e significativo settore di studio, si prega di voler inviare alla predetta Commissione (Direzione Generale Antichità e Belle Arti – Piazza del Popolo n. 18 – Uff. RICIS) una cortese assicurazione di adempimento in merito alla istituzione delle Sezioni e dei centri di cui si è detto, e di voler, altresì, fornire alla Commissione medesima qualsiasi notizia relativa alle esperienze che verranno attuate ed ai risultati che saranno conseguiti (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, 27 marzo 1970, n. 128) ».

16 Sezioni didattiche erano già state istituite presso la Galleria Borghese e presso la Pinacoteca di Brera.

17 Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, 27 marzo 1970, n. 128.

18 Parlare di "bene culturale" significa assumere « come nozione, centrale, quella di "attività culturale, che comprende utilitates non risolvibili in termini oggettuali" (Tommaso Alibrandi ? Piergiorgio Ferri, I beni culturali e ambientali. Terza edizione integralmente rifatta, con la collaborazione di Ilaria Alibrandi, Milano, Giuffrè, 1995, p. 15).

19 Si deve giungere al D.M. 15 ottobre 1998 per vedere la costituzione di un sistema nazionale per i servizi educativi composto da Sezioni afferenti a un Servizio centrale per didattica.

20 Il museo come esperienza sociale. Atti del Convegno di studio sotto l?alto patronato del presidente della Repubblica. Roma, 4-5-6 dicembre 1971, Roma, De Luca, 1972, p. 22.

21 L?organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali viene disciplinata dal D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

22 La Commissione di studio per la revisione ed il coordinamento delle norme di tutela relativa ai beni culturali si era insediata il 9 aprile del 1968 ed aveva concluso i propri lavori nel mese di marzo del 1971.

23 In attuazione della legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, il Governo emana una serie di decreti legislativi che trasformano l?organizzazione della scuola pubblica: D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419; D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420; D.P.R. 30 agosto 1975, n. 970.

24 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

25 D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104.

26 D.M. 9 febbraio 1979.

27 La proposta di legge era stata redatta da un apposito comitato di cui facevano parte, tra gli altri, Maria Fossi Todorow e Antonio Paolucci.

28 Oltre a disciplinare le Sezioni didattiche, la proposta di legge prevedeva l?istituzione di un Istituto Centrale per l?attività di promozione culturale e didattica, in aggiunta agli altri Istituti Centrali già esistenti; definiva gli aumenti delle unità delle dotazioni organiche nei ruoli della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria; proponeva forme nuove di collaborazione fra il mondo della scuola e degli uffici della tutela; prevedeva la possibilità di stipulare convenzioni con altri enti, la copertura finanziaria e le modalità dell?entrata in vigore.

29 È questa la denominazione attribuita al provvedimento contenuto nell?art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

30 L. 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4.

31 L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 47 quater.

32 D.M. 24 marzo 1997, n. 139, art. 2.

33 « a) Il servizio editoriale, di vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzione di beni culturali; b) i servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell?ambito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapositive e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, di informazione, di guida e di assistenza didattica; f) i servizi di caffetteria, guardaroba e dei centri di incontro e di ristoro; g) i servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti d?ingresso; h) l?organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali (D.M. 24 marzo 1997, n. 139) ».

34 Cfr. D.M. 16 marzo 1996.

35 Marisa Dalai Emiliani, Paura di Educare, "Italia nostra", 351, 1998.

36 « Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale. – 1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti, le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza [...] (L. 8 ottobre 1997, n. 352, art. 7) ».
Gli art. 3 e 4 della L. 12 luglio 1999, n. 237 e l'art. 4 della L. 21 dicembre 1999, n. 513 hanno modificato l'art. 7 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 nel testo seguente: « 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. 1 - bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti ».

37 Le circolari applicative dell´accordo-quadro sono state emesse rispettivamente in data 16 luglio 1998, dal Ministero della Pubblica Istruzione, e in data 30 settembre 1998, dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Nella lettera circolare del Ministero per i beni culturali e ambientali, inviata a tutti i Soprintendenti, troviamo scritto quanto segue: “Al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza delle testimonianze storiche e del patrimonio artistico nazionale, sviluppando nei cittadini – soprattutto i più giovani – il sentimento di appartenenza ad una tradizione culturale comune e di corresponsabilità nella tutela, questo Ministero accogliendo le indicazioni conclusive della Commissione per la didattica del museo e del territorio (istituita con D.M. 16 marzo 1996) intende promuovere ed incrementare le attività didattiche attraverso:

  • la creazione di un Centro per i Servizi educativi del Museo e del territorio presso l´Ufficio per i Beni AA.AA.AA.SS. (Decreto in corso di registrazione [D.M. 15 ottobre 1998]);
  • l'attivazione o il potenziamento di servizi educativi per i beni culturali presso le Soprintendenze e i maggiori musei statali.
I soprintendenti in indirizzo sono dunque invitati a voler formalmente designare un funzionario responsabile del Servizio educativo dell´Ufficio da loro diretto, investendolo della responsabilità procedimentali relativa alla programmazione, al coordinamento ed alla documentazione delle attività educative.

Le attività dei Servizi educativi saranno svolte su progetto, articolato in uno o più anni, e preferibilmente in convenzione con la Scuola e l´Università. Tra esse si citano, a titolo esemplificativo: i laboratori didattici, i corsi di formazione per gli insegnanti, i seminari scuola/museo, l' "adozione" di monumenti e i percorsi territoriali per le scuole, nonché la costituzione di biblioteche, archivi, diapoteche e videoteche a disposizione della scuola e degli utenti del servizio. [...] (Lettera circolare del Ministero per i beni culturali e ambientali, 30 settembre 1998, prot. 7543 – b) ».

38 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 155.

39 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 152.

40 Tale servizio è stato reso operativo dal mese di aprile 1999. Con l?istituzione di questo servizio centrale si dà finalmente piena attuazione al progetto elaborato in occasione del Convegno di Gardone Riviera del lontano 1963.

41 Nell?articolo 112 troviamo scritto quanto segue: « 1. Nei luoghi indicati dall?articolo 99, comma 1 [musei, monumenti, aree e parchi archeologici], possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. 2. I servizi riguardano in particolare:

    a)il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
    b)i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
    c)la gestione delle raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
    d)la gestione dei punti vendita e l?utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
    e)i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l?infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
    f)i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
    g)l?organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali » (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 112).

42 Nell?articolo 103 troviamo scritto quanto segue: ?1. I servizi indicati all?articolo 112 possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell?amministrazione. 2. Le concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l?affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria. 3. I funzionari preposti agli istituti indicati nell?articolo 99, comma 1 [musei, monumenti, aree e parchi archeologici], d?ora in poi indicati come ?capo dell?istituto? provvedono all?affidamento in concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi. 4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non più di due volte. 5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero l'integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli indicati nell'art. 99, comma 1" (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 113).

43 Ibidem.

44 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate, tra l?altro, le modalità per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici.
2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l'ente interessato (D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 111).

45 Si vedano in proposito i seguenti studi: La gestione dei beni artistici e culturali nell?ottica del mercato. Prefazione di Riccardo Varaldo, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati, 1998; La gestione dei musei civici. Pubblico o privato ? A cura di Cristiana Morigi Govi e Alessandra Mottola Molfino, Torino, Allemandi, 1996; Ludovico Solima, La gestione imprenditoriale dei musei. Percorsi strategici e competitivi nel settore dei beni culturali, Padova, CEDAM, 1998.

46 A livello operativo si può intervenire, ad esempio, attraverso dei questionari o dei colloqui, che verificano le competenze acquisite dai soggetti al termine dell?itinerario didattico museale.




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